ERMANNO LA MARCA – Recupero energetico delle vinacce esauste e nozione di rifiuto: ancora un caso di path dependency

Sommario: 1. La vicenda.- 2. Il quadro normativo.- 3. Il riutilizzo dei sottoprodotti come applicazione del principio di prevenzione.- 4. Il problema delle presunzioni introdotte dall’art. 2-bis, D.L. n. 171/2008.- 4.1. Il reimpiego nel medesimo ciclo produttivo come elemento irrilevante ai fini della qualificazione della vinaccia come sottoprodotto.- 4.2. La necessità di verificare di volta in volta la natura di sottoprodotto della vinaccia, correttamente affermata, ma poi disattesa anche dal giudice a quo.- 4.3. La considerazione della vinaccia esausta derivante da distillazione come biomassa combustibile: un chiarimento legittimo.
1. La vicenda.
Con ordinanza del 13 gennaio 2011 il G.I.P. del Tribunale di Asti ha posto al Giudice delle leggi questione di costituzionalità dell’art. 2-bis, D.L. 3 novembre 2008, n. 171 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 dicembre 2008, n. 205), per ipotizzato contrasto con il diritto comunitario in materia, e quindi con gli artt. 11 e 117 Cost1. Il Giudice delle leggi ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione2, in ragione della incompleta ricostruzione del rilevante quadro normativo offerta dal giudice a quo.

  ERMANNO LA MARCA - Recupero energetico delle vinacce esauste e nozione di rifiuto: ancora un caso di path dependency

Scorri verso l'alto