Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado le Associazioni ambientaliste odierne appellanti impugnavano, per ottenerne l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, il D.A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023 con il quale l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea regolamentava l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2023-2024, prevedendo un apposito calendario.